GIOCO D'AZZARDO
- ART 718 Codice Penale -
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie,
tiene un gioco d'azzardo; significa, organizzarlo tecnicamente, dirigerlo ed amministrarlo, predisponendo all'uopo i mezzi e le cose senza che sia necessaria l'effettiva e diretta partecipazione al gioco,
o lo agevola; significa renderlo possibile o facilitarlo convenientemente in qualsiasi modo, con un fatto positivo o anche con una condotta meramente omissiva,
è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a duecentosei euro.